Molto spesso, soprattutto nell’opinione pubblica, si rinviene una trattazione dell’esercizio delle competenze da parte dell’Unione Europea, in particolare sul perché interviene o meno in determinati settori.
Ebbene, questo articolo è volto a fornire una maggiore chiarezza in merito a questo tema, che costituisce un argomento propedeutico a comprendere l’architettura ed il funzionamento dell’Unione Europea. Proprio riguardo al funzionamento dell’UE si riferisce il Trattato a cui appartengono gran parte delle norme oggetto di analisi nel presente articolo, che è, appunto, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (abbreviato in TFUE).
In particolare, su questo tema, risaltano all’attenzione gli artt. 2, 3, 4 e 6 del TFUE e l’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea (abbreviato in TUE).
Una valida premessa per la trattazione dell’argomento di cui sopra è rappresentata proprio dall’art. 5 TUE. Quest’ultimo sancisce che l’Unione europea detiene solamente le competenze attribuite dagli Stati membri nei trattati “per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti” e che l’esercizio di queste deve essere fondato sui principi di:
- Sussidiarietà, ossia che nei settori che non sono di competenza esclusiva dell’UE, questa interviene solo “se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale” ed è possibile conseguirli meglio da parte dell’Unione.
- Proporzionalità, quando si prevede che “il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
Fatta questa premessa, è possibile far presente che le competenze dell’Unione Europea sono ripartite nei seguenti tre gruppi: esclusive, concorrenti e di sostegno.
I settori oggetto di competenza esclusiva da parte dell’UE, ai sensi dell’art. 3 TFUE, sono:
- l’unione doganale;
- la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
- la politica monetaria per gli Stati membri che adottano l’euro;
- la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
- la politica commerciale comune;
- la conclusione di accordi internazionali, quando questa è prevista in un atto legislativo dell’UE o “è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può includere su norme comuni o modificarne la portata”.
Ai sensi dell’art. 2, par. 1, TFUE, nei settori di cui sopra, “solo l’Unione può legiferare o adottare atti giuridicamente vincolanti” e “gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione” oppure per dare attuazione agli atti della stessa.
Rientra nelle competenze dell’UE, ai sensi del par. 4 dell’articolo in analisi, la definizione e l’attuazione (conformemente al TFUE) di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
I settori oggetto di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 4 TFUE, sono:
- il mercato interno;
- la politica sociale (per quanto riguarda gli aspetti definiti dal TFUE);
- la coesione economica, sociale e territoriale;
- l’agricoltura e la pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
- l’ambiente;
- la protezione dei consumatori;
- i trasporti;
- le reti transeuropee;
- l’energia;
- lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- i problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE;
- ogni altra competenza attribuita dai Trattati all’UE, che non rientra in quelle esclusive (v. sopra) o di sostegno (v. sotto).
Inoltre, ai sensi del par. 3 del presente articolo, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nello spazio, l’UE detiene la competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programmi, senza che “l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto l’impedimento agli Stati membri di esercitare la loro”. Previsione simile la si incontra anche nel successivo par. 4 per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, dove l’UE ha competenza “per condurre azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto l’impedimento agli Stati membri di esercitare la loro”.
Nei settori oggetto di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 2, par. 2, TFUE, “l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti” in questi settori. In particolare, è previsto che “gli Stati membri esercitino la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria” e che questi “esercitino nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria”.
Nel successivo par. 3 dell’articolo in analisi, emerge anche il coordinamento, da parte degli Stati membri, delle loro politiche economiche e occupazionali, secondo le modalità stabilite dal TFUE, la cui definizione è di competenza dell’Unione.
L’art. 6 TFUE sancisce che i settori in cui l’Unione “ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri” nella loro finalità europea, sono:
- la tutela e il miglioramento della salute umana;
- l’industria;
- la cultura;
- il turismo;
- l’istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport;
- la protezione civile;
- la cooperazione amministrativa.
L’art. 2, par. 5, TFUE, sancisce che l’Unione non può sostituirsi alle competenze degli Stati nei settori di cui sopra e che “gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.
Una nota finale per quanto riguarda la sanità pubblica
Ad occuparsi del delicato tema della sanità pubblica è l’art. 168 TFUE, il quale sancisce, al par. 1, la garanzia, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione, di un livello elevato di protezione della salute umana e che l’azione dell’Unione è volta “al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione di malattie e affezioni e all’eliminazioni delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale”.
In particolare, viene previsto che “l’Unione completi l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la prevenzione”.
Ma il paragrafo cardine dell’articolo in analisi è il n. 7, che sancisce che “l’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria, per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica” e che “le responsabilità degli Stati membri includano la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica, oltre all’assegnazione delle risorse loro destinate”. La disposizione termina facendo presente che, in materia di donazione e impiego medico di organi e sangue, le misure previste in materia dal par. 4, lett. a, “non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l’impiego medico di organo e sangue”.
Pertanto, ad oggi, riguardo la tutela della salute ed i sistemi sanitari, la responsabilità primaria rimane agli Stati membri, anche se l’UE comunque inserisce una propria impronta nella prevenzione e gestione delle malattie, nella limitazione delle fonti di pericolo per la salute umana e nell’armonizzazione delle strategie sanitarie tra gli Stati membri.
A cura di: Antonio Natale
Fonti
- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF
- Trattato sull’Unione Europea: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
- Parlamento europeo – Note tematiche sull’Unione Europea – Sanità pubblica: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/49/sanita-pubblica
- Per l’immagine: foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay (https://pixabay.com/it/vectors/europa-dellunione-europea-bandiera-155191/)