La Sentenza Zambrano – un frammento di storia per la tutela dei minori

Una sentenza che ha letteralmente rivoluzionato i diritti collegati alla cittadinanza europea, tutelando in primis la crescita dei minori.

Il signor Gerardo Ruiz Zambrano, decise di lasciare il proprio paese, la Colombia, per vivere in Belgio insieme alla moglie. La famiglia presto si allargò, con la nascita dei figli Diego e Jessica, cittadini belgi e quindi europei per nascita. Allorché la coppia chiese alle autorità belga di ottenere, essendo ascendenti dei figli, la cittadinanza del paese di residenza ma le loro istanze non furono accolte: conseguenza del fatto fu un ordine di abbandono del territorio, accompagnato però da una clausola di non rimpatrio in Colombia, per via della guerra civile in atto in quelle zone.

Correva l’anno 2006 e, avverso a questa decisione, Zambrano presentò ricorso, usufruito usufruendo nel frattempo di un titolo speciale di soggiorno. Nonostante ciò, il ricorso fu respinto ed allora la parte presentò appello dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, il quale delegò ai giudici della Corte Europea di Giustizia di Lussemburgo stabilire se le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sulla cittadinanza dell’Unione “attribuiscano ad un cittadino di uno Stato terzo, che abbia in carico figli in tenera età e cittadini di uno Stato membro (e, quindi, dell’Unione), un diritto di soggiorno nello Stato di cui questi ultimi siano cittadini ed un’esenzione dal permesso di lavoro”.

Nella normalità, la Corte Europea di Giustizia colloca i diritti dei cittadini dell’Unione Europea in funzione all’esercizio della libertà di circolazione al suo interno. Ma con questa sentenza, la Corte ha compiuto una vera e propria rivoluzione giurisprudenziale, in quanto ha iniziato a trattare la cittadinanza dell’Unione Europea come diritto ex se (interno).

L’organo di giustizia ha tenuto presente che la Direttiva 2004/38 (che tratta il diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’UE) non trova applicazione riguardo i cittadini dell’Unione che circolano o soggiornano in stati membri diversi da quello di cittadinanza e i loro familiare.

È stato tenuto conto anche dell’Art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il quale pone come requisito per avere la cittadinanza europea l’avere la cittadinanza di uno degli stati membri e quindi si è constatato che i figli del ricorrente hanno la cittadinanza europea in quanto hanno quella belga.

Vedendo inoltre la Sentenza del 20 Settembre 2001, causa C-184/99, (la quale fa presente che “lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla nazionalità (…), il medesimo trattamento giuridico”), i giudici chiamati a risolvere il caso Zambrano, hanno sentenziato che:

L’art. 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione”.

La sopracitata norma, quindi, impedisce restrizioni al godimento pieno ed effettivo dei diritti connessi a tale status in quanto il rifiuto del diritto di soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo che ha in carico due figli minori cittadini di un stato dell’UE è “un’eccessiva compressione dei diritti di questi ultimi connessi alla cittadinanza dell’Unione Europea” che potrebbe determinare il non avere i mezzi necessari per soddisfare le esigenza ed i bisogni primari del nucleo familiare.

Questo procedimento ha creato tantissime conseguenze sulle norme che regolamentano la materia della cittadinanza dell’Unione Europea. Tra le tante, il fatto che questo istituto non è più visto attraverso una visione che supera la nazione, bensì con un concetto di unità e di unione. Parallelo a questo principio, ci sta il diritto dei minori a non lasciare il territorio dell’UE per non abbandonare i loro genitori non cittadini.

Insomma, i diritti collegati alla cittadinanza europea sono stati scorporati dall’esecuzione della libera circolazione, costituendo un vero e proprio muro portante per la salvaguardia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

 

Fonti

  • EUR-Lex : link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0034&from=IT

  • Diritti Comparati : link

https://www.diritticomparati.it/la-sentenza-zambrano-c-3409-gerardo-ruiz-zambrano-c-office-national-de-lemploi-rappresenta-una-vera-e-propria-svolta-n/

 

 

A cura di: Antonio Natale

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