La settimana scorsa ci eravamo lasciati sul discorso del fine vita con l’approvazione della proposta di legge regionale di cui sopra, rimasta però ferma per via della richiesta pronuncia del Collegio di garanzia sulla conformità statutaria, da parte delle opposizioni di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Toscana Salvini Premier in Consiglio Regionale.
Ebbene, il Collegio di garanzia statutaria della Regione Toscana si è pronunciato, con la deliberazione 11 marzo 2025, n. 2, dichiarando all’unanimità che la Legge della Regione Toscana n. 5/2025 “non presenta le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati, è conforme allo Statuto”.
- I dettagli della decisione
Dalla deliberazione di cui sopra, è emerso che i profili controversi, addotti dai richiedenti di tale pronuncia, riguardava “l’appartenenza alla Regione delle potestà legislativa che ha esercitato nell’adozione della LRT n. 5/2025 e che viene contestata per avere la Regione legiferato a) in una materia che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o, ove questo non sia, b) in una materia di legislazione concorrente in assenza di una legge statale che ne definisse i principi”.
In particolare, il Collegio di garanzia, riguardo all’attribuzione nel decidere quale questione, ha escluso che codesto possa pronunciarsi “sulla legittimità di una legge direttamente sulla base dell’art. 117 Cost.”, ma ha anche considerato che “le norme costituzionali che regolano la potestà legislativa definiscono anche le condizioni di eguaglianza tra le persone”. In particolare, viene riconosciuto allo Stato il potere di definire, con principi fondamentali, le condizioni di eguaglianza che non possono essere disconosciuti “nei diversi ambiti territoriali”, concludendo che violare i limiti della potestà legislativa regionale comporta anche ledere il principio di eguaglianza ex art. 117 Cost.
Infatti, lo Statuto della Regione Toscana – osserva il Collegio – prevede che tale ente operi per realizzare “il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani”, impegnandosi ad “esercita[re] e valorizza[re] la propria autonomia costituzionale nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana”.
Conseguentemente, il Collegio di garanzia statutaria è stato investito nel verificare il rispetto, da parte della proposta di legge regionale, dell’art. 3 dello Statuto, verificandone la relativa conformità.
Rileva il Collegio come “il principio di eguaglianza” sia “un parametro che in ogni caso si imporrebbe al legislatore generale”.
Riguardo all’atto oggetto di analisi, l’organo chiarisce come non siano dunque in alcun modo “alterati i presupposti che danno origine alla scriminante dell’aiuto al suicidio” dato che “nel richiamare le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito”, l’atto “rinvia integralmente alle sentenze della Corte n. 242/2019 e 135/2024”.
La Regione Toscana – secondo il Collegio di garanzia statutaria – non ha riconosciuto un nuovo diritto, ma ha solamente “organizzato la prestazione che soddisfa un diritto esistente e che, per i profili evocati nell’istanza, non vi è stata ingerenza nella materia dell’ordinamento civile e penale, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato”. Pertanto, il Collegio ritiene di escludere alcuna violazione delle competenze statali riguardo “alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
In aggiunta, il Collegio rileva come le Regioni possano, nel caso in cui lo Stato non abbia definito tali livelli a livello nazionale, assicurare con una propria legge gli stessi, “sempre che vi sia un autonomo titolo di competenza e nel proprio ambito territoriale, una prestazione che corrisponde ad un diritto comunque già riconosciuto dall’ordinamento”. Pertanto, nel caso di specie, in relazione alle condizioni delineate dalla Corte costituzionale, anche “la prestazione legata all’assistenza al suicidio, assicurato per tutti dalla Costituzione, nel quadro della propria potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute”.
Riguardo la potestà legislativa regionale in materia di salute, il Collegio individua come la Regione non abbia violato tali confini legiferando “in assenza di principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato”, in quanto la Corte costituzionale ha ritenuto come gli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 costituiscano “un preciso punto di riferimento” già nel sistema, quindi utilizzabile per i fini considerati, in quanto prevede una “procedura medicalizzata estensibile alle situazioni che vengono in rilievo”. La Corte costituzionale osserva come la legge n. 219 del 2017 renda “possibile accertare la capacità di autodeterminazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta espressa”, facendo rientrare quanto sopra nel c.d. rapporto medico-paziente, assicurando “l’esigenza di coinvolgimento dell’interessato in un percorso di cure palliative” e prevedendo l’intervento dell’“organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità”.
Pertanto, il Collegio di garanzia statutaria conclude la sua deliberazione ritenendo che la legge n. 219 del 2017 “offre un quadro di principi vincolante per la Regione, applicabile al caso in esame”, ritendo la disciplina “estensibile” (termini della Corte), e che la stessa Regione “deve attuare, potendo al più offrire garanzie ulteriori coerenti con le finalità costituzionalmente stabilite”, precisando l’assenza di contestazioni, nella richiesta presentata, riguardanti “la coerenza e l’adeguatezza della disciplina regionale in riferimento al rispetto dei principi e norme poste dalla disciplina nazionale applicabile, aspetto che dunque esula dall’esame del Collegio”.
Pertanto, emerge agli occhi del Collegio di garanzia statutaria come “la Regione abbia adottato la legge in questione in un reticolato di norme e principi che hanno adeguatamente limitato la sua potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute”.
- Le reazioni
Il Presidente dall’Assemblea Legislativa della Toscana Antonio Mazzeo ha dichiarato di essere “sempre stato convinto che il Consiglio abbia operato nel pieno rispetto del proprio Statuto e oggi, col rigetto unanime del ricorso presentato dal centrodestra, ne abbiamo avuto ulteriore certezza” e che “Nei prossimi giorni, la legge sul fine vita sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, diventerà pienamente efficace e la Toscana avrà, finalmente, una legge di civiltà e dignità”. Ha colto l’occasione per ringraziare il Collegio di garanzia per il lavoro svolto ed il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni e gli uffici del Consiglio regionale.
Enrico Sostegni ha dichiarato, in relazione all’eventuale ricorso che il Governo potrebbe presentare, che “La presidente del Consiglio ha 60 giorni di tempo per decidere di impugnarla davanti alla Corte Costituzionale ma questo non interrompe l’efficacia della norma” e che, “se lo farà, attenderemo l’esito”, mentre “se non lo farà di fatto sconfesserà l’opposizione in Consiglio regionale che ha discusso, spesso, senza entrare nel merito delle disposizioni”.
Entusiasta anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che venerdì 14 marzo 2025 ha provveduto a promulgare la legge. Ha dichiarato che “La comunicazione da parte del Collegio di garanzia sulla correttezza del testo di legge approvato dal Consiglio regionale l’11 febbraio scorso certifica la piena legittimità di un che la Regione Toscana ha deciso di approvare, prima fra le 20 regioni italiane, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 242 del 2019” e che “Ciò conferma la natura strumentale del ricorso, agito dall’opposizione per motivazioni politiche” Il Presidente fa presente che la legge “è stata elaborata attraverso un confronto, una concertazione, un approfondimento molto serio” e che “il giudizio del collegio di garanzia dà conto anche di questo”.
Ha espresso grande soddisfazione anche l’Associazione Luca Coscioni. Marco Cappato e Filomena Gallo hanno dichiarato che “Questa legge – frutto della proposta di iniziativa popolare ‘Liberi Subito’ promossa dall’Associazione Luca Coscioni – è uno strumento fondamentale per garantire il rispetto dell’autodeterminazione della persona nel proprio fine vita, in linea con la sentenza 242/2019 della Corte costituzionale e con i principi della legge 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” e che “La decisione del Collegio di garanzia statutaria della Regione Toscana dovrebbe essere da stimolo per tutte le altre Regioni nel riprendere al più presto l’iter di discussione della proposta”.
Di altro avviso, invece Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus, che ha richiesto “al Governo di impugnare in Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la legge toscana sul suicidio assistito” aggiungendo che “La stessa Avvocatura dello Stato si era già espressa contro le fughe in avanti delle Regioni sul fine vita, convincendo Veneto, Lombardia e Piemonte a rigettare le proposte di legge sul suicidio medicalmente assistito sostenute dai Radicali”. Ha ritenuto, inoltre, che “In gioco non c’è solo il rispetto della Costituzione, ma soprattutto la tutela delle vite più fragili, che la legge toscana e l’assordante propaganda eutanasica a senso unico potrebbero indurre a sentirsi di troppo e dunque a chiedere di essere eliminate” aggiungendo che “Il quadro è ancor più aggravato dalla drammatica mancanza di una applicazione effettiva e omogenea sul territorio della Legge 38/2010 sulle cure palliative, di cui proprio domani ricorrono i 15 anni dall’approvazione e che resta un diritto negato per decine di migliaia di cittadini, indotti al desiderio di morire più dall’abbandono sociale e morale che non dalla malattia”.
A cura di: Antonio Natale
Fonti
- Collegio di garanzia statutaria della Regione Toscana: https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/GARANZIA/documenti/Deliberazione%202_2025%20e%20allegato.pdf
- InConsiglio.it (portale di comunicazione del Consiglio regionale della Toscana): https://inconsiglio.it/comunicato-stampa/fine-vita-la-legge-della-toscana-e-conforme-allo-statuto-regionale-la-soddisfazione-di-mazzeo-e-sostegni/
- Regione Toscana – Toscana Notizie: https://www.regione.toscana.it/it/web/toscana-notizie/giunta/eugenio-giani/-/asset_publisher/bEFrAPfO0zNA/content/id/240904931
- Associazione Luca Coscioni: https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/legge-toscana-fine-vita-grande-soddisfazione-decisione-collegio-garanzia
- Pro Vita & Famiglia Onlus: https://www.provitaefamiglia.it/blog/promulgata-legge-toscana-sul-fine-vita-governo-la-impugni-in-corte-costituzionale-nostra-petizione-supera-25000-firme
- Per l’immagine: foto di Dominick Vietor da Pixabay (link: https://pixabay.com/it/photos/florence-italia-panorama-citt%C3%A0-5473716/ ).