La clausola di omogeneità nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

“Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”. Così recita l’articolo 52 paragrafo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, a riguardo della portata e dell’interpretazione dei diritti e dei principi."

“Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”. Così recita l’articolo 52 paragrafo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, a riguardo della portata e dell’interpretazione dei diritti e dei principi. 

 

Unione Europea (UE), Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea… sono tutte espressioni con le quali è facile rimanere spaesati, la somiglianza delle parole usate è evidente, somiglianza tanto forte quanto apparente in concreto. Facciamo chiarezza velocemente.

  • UE: è un partenariato economico e politico, unico nel suo genere, tra 27 Paesi europei. È stata creata nel 1958 come Comunità economica europea da Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Da allora, altri 22 paesi si sono uniti per costituire quella che, dal 1993, è nota come Unione europea. Il Regno Unito è uscito dall’Unione europea alla fine del 2020. 
  • CEDU: carta firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa, la Convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 Paesi che formano il Consiglio d’Europa, sono parte della convenzione, 27 dei quali sono membri dell’Unione europea (UE).
  • Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: tutela i diritti fondamentali di cui godono le persone nell’Unione Europea. Si tratta di uno strumento moderno e completo del diritto dell’Unione che tutela e promuove i diritti e le libertà delle persone di fronte ai cambiamenti nella società, al progresso sociale e agli sviluppi scientifici e tecnologici.
  • CGUE e Corte EDU: le rispettive corti di giustizia, svolgono compiti d’indirizzo e controllo in  completa autonomia, ponendosi a baluardo della corretta applicazione del diritto e dei trattati di riferimento.

Leggendo le brevi definizioni risulta sicuramente meno ostico captarne le diversità, ma basterebbe anche solo porre l’attenzione sulla dissomiglianza soggettiva dei Paesi protagonisti (27 per l’UE contro i 47 della CEDU). Con questi presupposti non bisogna però cadere nell’errore di considerare i sistemi come scatole chiuse, infatti se pur indipendenti, si fondano su principi derivanti da tradizioni costituzionali comuni, cioè regole costituzionali che i singoli ordinamenti degli Stati membri condividono. La stessa Unione Europea menziona nelle sue fonti la CEDU, ritenendola vincolante nella sua integrità, poiché i diritti in essa enunciati fanno parte del diritto dell’UE in quanto “principi generali”. In più il lettore attento avrà già potuto notare sopra, che tutti i Paesi dell’Unione hanno siglato la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo. I punti di contatto e le modalità di dialogo sono stati consacrati nel 2009 dal Trattato di Lisbona, che rese vincolante la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, già proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre del 2000. 

Per ciò che interessa in questa sede, l’art.52 di suddetto documento, palesa come il legislatore dell’Unione, abbia voluto inserire una “clausola di omogeneità” secondo la quale, ove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. 

L’enunciato è rivoluzionario, la sua potenzialità enorme, mentre la genericità rende possibile adattarlo alla costante evoluzione del diritto che caratterizza i tempi odierni. Questa sistematica dei rapporti, si declina in maniera estremamente rilevante, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’ Unione (oltre che nei lavori dell’avvocato generale) la quale non raramente ha sentenziato richiamando pronunce della CorteEDU, riconoscendole come precedenti utili a dirimere le questioni dinnanzi a lei pendenti, poiché basate su fondamenti condivisi anche dal proprio ordinamento.

 

…Un esempio concreto: DB vs. CONSOB

Uno dei leading case in materia è sicuramente riconducibile alla controversia generatasi tra DB e CONSOB. DB era stato sanzionato per abuso di informazioni privilegiate, in applicazioni delle norme del Testo Unico della Finanza (TUF), che recepivano una Direttiva Comunitaria prima e un Regolamento Europeo poi, volte a garantire il corretto andamento dei mercati dove si scambiano strumenti finanziari. 

Oltre ad essere sanzionato per il suo abuso, gli era stata comminata una sanzione per non essersi presentato all’audizione con la Consob, nonché per non aver collaborato in alcun modo con l’autorità indipendente. DB ha proposto opposizione contro tali sanzioni dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che l’ha respinta. Egli ha proposto dinanzi alla Corte suprema di cassazione un ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice d’appello. Con ordinanza, la Corte suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte Costituzionale una questione incidentale di legittimità costituzionale. Tale questione verte sulla compatibilità dell’articolo del TUF in oggetto con il diritto alla difesa e il principio della parità tra le parti nel processo, previsti dalla Costituzione italiana, dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione, nella parte dove tale disposizione sanziona il fatto di non ottemperare alle richieste della Consob ovvero il fatto di ritardare l’esercizio delle funzioni di vigilanza di quest’ultima.
La Corte Costituzionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale sulla compatibilità dell’art.187 quinquesdecies TUF e degli atti legislativi europei dai quale discende, con le previsioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea al titolo VI, che garantiscono il diritto ad un equo processo, quale si declina anche nel diritto al silenzio (artt.47 e 48).

La Corte di Giustizia dell’UE, fino a quel momento, non si era mai dovuta pronunciare in materia di diritto al silenzio di una persona fisica, pronuncia che però era presente nello storico della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, basata sul parametro dell’art.6 della CEDU. L’ art 6 CEDU difatti garantisce espressamente il diritto ad un equo processo, disposizione che si declina implicitamente e pacificamente, anche nella facoltà di esercitare il diritto di difesa, inteso come diritto al silenzio o diritto a non autoincolparsi per le persone sottoposte a procedimenti penali o a sanzioni amministrative di carattere penale. La Corte UE ricorda che secondo un principio ermeneutico generale, un testo del diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario e con il contenuto della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. 

Alla luce di queste considerazioni, il diritto ad un equo processo, è quindi requisito fondamentale della tutela giurisdizionale sia per la CEDU che per la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione.

Ne consegue che le disposizioni in esame, si prestano ad una interpretazione conforme agli articoli 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in virtù della quale essi non impongono che una persona fisica venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire all’autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità.
Infatti la portata da riconoscere al diritto al silenzio delle persone fisiche nel “sistema comunitario” nell’ambito di procedimenti amministrativi che possano sfociare in una sanzione di natura penale è, in forza della “clausola di omogeneità” contenuta nell’articolo 52 paragrafo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali, da intendersi identica a quella che risulta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo parametrata sull’art. 6 della CEDU, secondo la quale tale diritto ricomprenderebbe anche la facoltà di non rispondere alle domande vertenti sui fatti, a condizione che esse influiscano sulla condanna o sulla sanzione inflitta in esito ai procedimenti penali, o amministrativi che possano sfociare in sanzioni amministrative di carattere penale.

Articolo a cura di Edoardo Giulio Rossi

 

Fonti:

europa.eu

curia.europa.eu

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