Quello che va fatto presente sin da subito è che i due interventi normativi sopracitati rientrano nella più ampia iniziativa denominata dalla Commissione europea il “decennio digitale europeo”, Infatti, l’obiettivo degli interventi ivi contenuti è che l’Europa rafforzi la propria sovranità digitale e fissi norme concentrandosi su dati, tecnologia ed infrastrutture.
Inoltre, tali interventi rientrano anche in una delle 6 priorità della Commissione 2019-2024 intitolata “Un Europa pronta per l’era digitale”. Lo scopo principale inseguito da tale priorità è quello di dotare le persone di competenze riguardanti una nuova generazione delle tecnologie.
- Il Digital Markets Act
Il Digital Markets Act consiste in un regolamento divenuto applicabile dal 2 maggio 2023, pensato per rendere i mercati che si negoziano per mezzi digitali più equi e più contendibili. Tale intervento stabilisce una serie di standard oggettivi per l’identificazione dei c.d. “gatekeeper”.
Ecco qui la prima domanda: chi sono i gatekeeper? Sono grandi piattaforme digitali che forniscono servizi quali i motori di ricerca online, gli app store ed i servizi di messaggistica. Codesti soggetti dovranno rispettare gli obblighi ed i divieti elencati nella legge dei mercati digitali.
La Commissione europea, per far sì che tale intervento normativo segua lo sviluppo, effettuerà indagini di mercato. Così facendo, la stessa Commissione potrà rilevare le imprese da qualificare come gatekeeper, oltreché, se necessario, aggiornare gli obblighi per questi ultimi ed elaborare mezzi di ricorso di contrasto alle violazioni sistematiche delle norme del D.M.A.
Le sanzioni
In caso di mancato rispetto delle norme previste di cui sopra sono previste ammende pari fino al 10% del fatturato mondiale annuo della società o fino al 20% in caso di recidiva. Previste anche sanzioni pecuniarie periodiche, che potranno essere pari fino al 5% del fatturato medio giornaliero.
Inoltre, viene anche previsto che in caso di violazioni frequenti degli obblighi del D.M.A. potranno, a seguito di un’indagine di mercato, essere imposti ulteriori rimedi ai gatekeeper: codesrti, però, dovranno essere proporzionati all’illecito commesso. Qualora sia necessario, in ultima istanza, potranno essere imposti rimedi di carattere non finanziario, tra cui rimedi comportamentali e strutturali: per es. la cessione di (o di una parte di) un’impresa.
- Il Digital Services Act
Il Digital Service Act ha l’obiettivo di garantire un ambiente online sicuro e responsabile, prevenendo le attività illegali e dannose online, oltreché la diffusione di notizie false.
Disciplina intermediari e piattaforme online come mercati online, social network, piattaforme per la condivisione di contenuti, app store e piattaforme online per viaggi e alloggi. Promuove l’innovazione, la crescita e la competitività. Inoltre, vuole facilitare l’espansione delle piattaforme di minori dimensioni, delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e delle start-up. Inoltre, tale intervento normativo eurounitario si pone come riequilibratore dei ruoli degli utenti, delle piattaforme e delle autorità pubbliche, con i cittadini posti al centro.
Gli obblighi dei diversi operatori online sono graduati in base al loro ruolo, dimensione e impatto sull’ecosistema digitale. In particolare, sono previste quattro categorie di livelli:
- Nella prima rientrano le piattaforme online e i motori di grandi dimensioni. Sono previste norme specifiche per quelle che raggiungono più del 10% dei 450 milioni di consumatori europei.
- Nella seconda rientrano le piattaforme online, che riuniscono venditori e consumatori, come mercati online, app store, piattaforme dell’economia collaborativa e piattaforme dei social media.
- Nella terza categoria rientrano i servizi di hosting: servizi di cloud e di webhosting (anche piattaforme online).
- Nella quarta categoria rientrano i servizi di intermediazione: codesti offrono infrastrutture di rete, come ad es. i fornitori di accesso a Internet ed i registrar dei nomi di dominio (compresi i servizi di hosting).
Tutti gli intermediari online che operano con i loro servizi nel mercato unico, anche se non hanno sede nell’Unione europea, dovranno rispettare le loro norme. Per le microimprese e le piccole imprese sono previsti obblighi proporzionati alle loro capacità e alle loro dimensioni, rimanendo allo stesso tempo responsabili. Qualora dovessero verificare una forte crescita, queste ultime potranno beneficiare di un’esenzione mirata da una serie di obblighi durante un periodo transitorio di 12 mesi.
La normativa del Digital Services Act, dal 17 febbraio 2024, si applica a tutte le piattaforme. Ma già dalla fine di agosto 2023 le norme si applicavano alle piattaforme designate con oltre 45 milioni di utenti dell’Unione europea (il 10% della popolazione dell’UE).
Alla messa in atto della normativa sui servizi digitali provvederà la Commissione europea insieme alle autorità nazionali, che vigileranno sul rispetto da parte delle piattaforme con sede nel rispettivo territorio. La Commissione, in particolare, monitorerà e verificherà l’osservanza degli obblighi supplementari che si applicano alle piattaforme online e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi, come per es. le misure volte ad attenuare i rischi sistemici.
Le sanzioni
Dal 17 febbraio 2024 (data di applicazione del Digital Service Act) la Commissione può – in caso di inosservanza delle norme di cui sopra, all’esito di uno specifico procedimento previsto ad hoc e con previa decisione di non conformità – applicare sanzioni pecuniarie pari a fino il 6% del fatturato mondiale annuo in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali, in caso di mancato rispetto dei provvedimenti provvisori oppure qualora vi sia violazione degli impegni. Inoltre, sempre la Commissione europea può applicare sanzioni periodiche fino al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza alle misure correttive, alle misure provvisorie e agli impegni. In ultima istanza, in caso di persistenza della violazione che causa gravi danni agli utenti e comporta reati che minaccino la vita o la sicurezza delle persone, la Commissione può chiedere la sospensione temporanea del servizio, seguendo una procedura specifica.
La Commissione può anche decidere – qualora vi sia urgenza per via del rischio di gravi danni per gli utenti del servizio durante la c.d. fase di indagine e prima dell’adozione di una decisione definitiva – di adottare misure provvisione proporzionate e temporanee per mitigare tale rischio. Per es. mediante modifiche ai sistemi di raccomandazione, oppure con un maggiore monitoraggio di parole chiave od hashtag specifici od anche mediante ordini di porre fine o di porre rimedio a presunte violazioni.
- L’impatto delle nuove norme del Digital Markets Act e del Digital Services Act sui soggetti dell’Unione europea
Dal significato dal termine gatekeeper esplicitato nell’analisi del Digital Markets Act e dalla portata delle norme del Digital Markets Act si comprende che tali interventi normativi coinvolgono tre categorie di soggetti che sono le imprese, le piattaforme e gli utenti. E questo rende necessario dividere l’analisi degli effetti per ognuna di questa categoria.
Le imprese
Partendo dalle imprese, lo scopo del Digital Markets Act è di far sì che vengano create condizioni di parità che permettano alle imprese digitali innovative di svilupparsi nel mercato dell’Unione e di competere globalmente. Il 90% delle 10 000 piattaforme che operano nell’UE sono riconducibili a piccole e medie imprese che devono scontrarsi con un grande problema: l’obbligo di osservare 27 diverse normative nazionali, con tutti i costi derivanti, che possono essere sostenuti solo dalle imprese più grandi.
Il primo obiettivo del Digital Services Act è proprio quello di superare tale complicazione, prevedendo l’applicazione di norme uniche in tutta l’Unione Europea per far sì che i servizi digitali crescano e sviluppino i loro ambiti. Si stima che il commercio transfrontaliero nel mercato unico aumenterà fino al 2%.
Inoltre, i piccoli operatori possono sviluppare con certezza i propri servizi, proteggendo gli utenti dalle attività illecite, dato che hanno a disposizioni norme, codici di condotta ed orientamenti. Inoltre, emerge l’esenzione dagli obblighi più onerosi per le piccole e le micro imprese, che però saranno libere di applicare le migliori pratiche per assicurare il proprio vantaggio competitivo. Esenzioni che verranno prorogate di 12 mesi rispetto a quando i soggetti di cui sopra supereranno le soglie relative al fatturato ed al personale.
Le imprese, inoltre, potranno contare su nuovi meccanismi semplici ed efficaci per la segnalazione di contenuti illeciti o di prodotti che violino i loro diritti, compresi quelli di proprietà intellettuale o che diano luogo a concorrenza sleale. Inoltre, sempre per le imprese, saranno previste procedure prioritarie speciali ed una stretta collaborazione con le piattaforme per tale attività di segnalazione.
Riguardo alle Piccole e Medie Imprese ed alle start-up codeste, grazie alla normativa sui servizi digitali, avranno accesso a maggiore trasparenza nei processi interni delle piattaforme online: questo permetterà di prendere decisioni commerciali più consapevolmente. Con la normativa sui mercati digitali, inoltre, le imprese potranno accedere a specifici dati in possesso dei gatekeeper. Inoltre, avranno la possibilità di selezionare diverse piattaforme su cui immettere i loro beni o servizi. Potranno anche molto più frequentemente cambiare e combinare i servizi a seconda delle loro esigenze.
Inoltre, con il Digital Markets Act le imprese saranno in grado di innovare e competere equamente con i servizi dei gatekeeper, superando l’ostacolo della duplice funzione da questi ultimi ricoperta (quella propria di gatekeeper e quella di offrire e favorire i propri servizi). Anche i consumatori sono coinvolti da questo beneficio, in quanto potranno visualizzare le migliori scelte disponibili, anziché solo quelle che suscitano l’interesse dei gatekeeper.
Variazioni vi sono anche nelle condizioni commerciali imposte unilateralmente dai gatekeeper agli utenti commerciali, in quanto questi ultimi avranno degli obblighi da rispettare per far sì che gli utenti commerciali sappiano cosa aspettarsi quando hanno a che fare con i primi. Inoltre, saranno definite norme procedurali volte a garantire decisioni rapide che si traducano in pronti vantaggi per gli utenti commerciali e per i consumatori.
Riguardo i mercati contendibili, ad oggi 7 delle 10 maggiori imprese globali rappresentano operatori del mercato digitale. Il Digital Markets Act è volto a far apprendere alle imprese maggiori informazioni riguardanti l’andamento dei loro beni e servizi su piattaforme terze. Inoltre, le imprese avranno maggiore probabilità di attirare i consumatori, che non saranno più vincolati alle piattaforme dei gatekeeper, con maggiore possibilità di crescita, espansione e competizione da parte delle piccole imprese e dei nuovi operatori. Il tutto, nell’ottica di fornire una maggiore concorrenza per favorire l’innovazione delle imprese più piccole e migliorare la qualità del servizio, aumentando pertanto il benessere dei consumatori. Si stima che ciò impatterà sulla crescita economica nella misura comprese tra i 12 ed i 23 miliardi di euro.
Rientra nel discorso anche il mercato del lavoro, in quanto con la nuova normativa sui mercati digitali le start-up e le nuove imprese avranno la possibilità di emergere e di crescere, creando, grazie alle condizioni di parità, nuovi posti di impiego.
Le piattaforme
Il Digital Markets Act interviene in un ambito – quello dei gatekeeper – che in precedenza non era disciplinato efficientemente dal diritto nazionale (di ognuno dei 27 Paesi membri) e dal diritto dell’Unione Europea.
In particolare, uno degli obiettivi è quello di far conoscere in anticipo ai gatekeeper gli obblighi che dovranno rispettare facendo sì che le altre piattaforme – che non saranno soggette a queste ultime norme – possano trarre beneficio tra comportamenti più equi nelle relazioni economiche con i primi. Il tutto rappresenta una riduzione dei costi dei conformità per i gatekeeper e per i loro utenti commerciali.
Inoltre, vengono previsti meccanismi che permettano alla Commissione europea ed agli Stati membri un coordinamento delle loro azioni e garantire una conforme attuazione della normativa in tutta l’Unione europea.
Oggi le piattaforme rappresentano – nella maggior parte dei casi – spazi pubblici adibiti alla comunicazione e al commercio. Con la nuova legge sui servizi digitali (Digital Services Act) sono introdotte misure per contrastare merci, servizi o contenuti illegali online (es. utenti e piattaforme potranno segnalare i contenuti non conformi mediante un meccanismo). Inoltre, sono introdotti nuovi obblighi in materia di tracciabilità degli utenti commerciali nei mercati online (per l’identificazione dei venditori di merci illecite) e nuove garanzie per gli utenti (compresa la possibilità di contestare le decisioni di moderazione dei contenuti prese dalle piattaforme). Viene trattato anche l’ambito della trasparenza, con misure ad hoc. Inoltre, vengono previsti due obblighi specifici: il primo, rivolto alle piattaforme molto grandi (che raggiungono oltre il 10% della popolazione dell’Unione), di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo dei loro sistemi, mediante l’adozione di misure baste sul rischio e attraverso valutazioni indipendenti dei loro sistemi di gestione dei rischi. Il secondo obbligo previsto consiste nel fornire ai ricercatori l’accesso ai dati delle piattaforme principali, al fine di esaminarne il funzionamento.
Inoltre, verranno emanati nuovi codici di condotte e norme tecniche, per ausiliare le piattaforme e gli altri operatori coinvolti nella conformazione alle nuove norme. Saranno realizzate misure volte a garantire l’accessibilità delle piattaforme per le persone portatrici di disabilità e che intervengano anche in materia di pubblicità.
Il rispetto delle nuove norme sarà obbligatorio per tutti gli intermediari online che offrono i loro servizi nel mercato unico, anche se non hanno la sede nell’Unione europea. Viene anche prevista la creazione di una struttura di vigilanza commisurata alla complessità dello spazio online. A questo proposito, il ruolo principale sarà ricoperto dagli Stati membri, che saranno assistiti da un nuovo comitato europeo per i servizi digitali. Inoltre, per le piattaforme di dimensioni molto elevate, la Commissione europea interverrà nella vigilanza e nell’applicazione delle norme.
Per una disciplina più specifica degli obblighi che coinvolgono le singole categorie di piattaforme, si rinvia ad una tabella predisposta dalla Commissione europea, rinvenibile al seguente link:
Vi sono innovazioni normative anche nella responsabilità degli intermediari online: viene stabilito che le piattaforme e gli altri intermediari non rispondono del comportamento illecito degli utenti salvo che non siano a conoscenza di atti illeciti e non provvedono ad eliminarli. Inoltre, le piattaforme di piccole dimensioni conformi alla normativa non sono responsabili dei contenuti illeciti da esse rilevati. Infine, viene previsto che le piattaforme dovranno cooperare con le autorità che emanano norme giuridiche con criteri minimi comuni.
Gli utenti
Prima di approfondire l’impatto della normativa sui servizi digitali e di quella sui mercati digitali su questa categoria di soggetti, va fatto presente un dato: il 61% dei cittadini dell’Unione europea intervistati nel quadro del sondaggio Eurobarometro 2018 afferma di essersi imbattuto in contenuti illegali online, mentre il 65% ritiene che navigare in Internet non sia un’attività sicura.
In virtù di quanto sopra, bisogna far presente che con la nuova normativa sui servizi digitali, al fine di prevenire i rischi di cui sopra saranno stabilite modalità semplici e chiare per segnalare contenuti, beni o servizi illeciti presenti sulle piattaforme online, oltreché doveri di diligenza per le piattaforme e obblighi più rigorosi per le piattaforme di grandi dimensioni, dove si verificano i danni più ingenti. Inoltre, le autorità competenti potranno proteggere più efficacemente i cittadini grazie alla supervisione delle piattaforme e all’applicazione armonizzata delle norme in tutta l’Unione europea.
Da menzionare, inoltre, che dalla consultazione pubblica riguardante la normativa sui servizi digitali è venuto fuori che il 92% dei rispondenti ritiene importante per la tutela della libertà di espressione degli utenti la trasparenza da parte dei fornitori di servizi. Per questa ragione, il Digital Services Act prevede che gli utenti vengano informati dalle piattaforme qualora rimuovano i contenuti da loro prodotti, con possibilità di contestare la decisione. Inoltre, viene anche previsto l’accesso da parte degli utenti ai meccanismi di risoluzione delle controversie del proprio Paese, oltreché la trasparenza delle condizioni generali per le piattaforme. Viene stabilita anche una maggiore conoscenza dei venditori dei prodotti acquistati dagli utenti ed una maggiore sicurezza, oltreché obblighi più rigorosi per le piattaforme online di grandi dimensioni di valutazione e mitigazione dei rischi per i diritti degli utenti, a livello dell’organizzazione generale dei loro servizi, nei casi in cui le restrizioni dei diritti e i rischi di diffusione virale di contenuti illegali o nocivi sono più rilevanti.
Sono inserite anche specifiche tutele per i minori, oltreché meccanismi rapidi di risposta alle emergenze, con misure supplementari di gestione dei rischi per le crisi riguardanti la salute pubblica e la sicurezza.
Interessanti anche le misure di contrasto alla disinformazione e per le politiche commerciali con gli utenti. Dalla consultazione pubblica riguardante la normativa sui servizi digitali emerge anche che secondo il 70% degli intervistati la disinformazione viene diffusa manipolando i processi algoritmici sulle piattaforme online. Inoltre, dalla consultazione pubblica su un nuovo strumento per la concorrenza emerge che secondo il 60% degli intervistati i consumatori non dispongono di scelte e alternative sufficienti per quanto riguarda le piattaforme online.
In questo contesto, con la nuova normativa sui mercati digitali viene previsto il divieto di pratiche sleali, oltreché la migliore interoperabilità con servizi alternativi a quelli disponibili sulle piattaforme dei cd. “gatekeeper” e alla possibilità per i consumatori che lo vogliano di cambiare piattaforma con minori difficoltà. Il tutto, al fine di avere dei servizi migliori, nonché prezzi più bassi per i consumatori.
A cura di: Antonio Natale
Fonti
- Commissione europea: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it , https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_it , https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_it , https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act/europe-fit-digital-age-new-online-rules-users_it , https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act/europe-fit-digital-age-new-online-rules-businesses_it e https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act/europe-fit-digital-age-new-online-rules-platforms_it
- Per l’immagine: Foto di Kohji Asakawa da Pixabay (https://pixabay.com/it/illustrations/iot-internet-web3-7850194/)