All’interno del D.lgs. 74/2000, conosciuto anche come la Legge dei reati tributari, le conseguenze penalmente rilevanti ipotizzabili fanno individuare due principali reati ravvisabili:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)
L’art. 1, lett. a) del D.lgs. 74/2000 stabilisce che per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
La norma individua ben tre tipologie di falsità ideologica riconducibili a tale fattispecie:
- inesistenza oggettiva, quando la prestazione non è mai materialmente avvenuta oppure è avvenuta per quantitativi inferiori a quelli indicati nel documento
- sovrafatturazione, quando viene corrisposto un prezzo superiore a quello reale (c.d. fatture gonfiate) oppure viene tassata con IVA totalmente o parzialmente non dovuta
- inesistenza soggettiva, se l’operazione si verifica tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel documento, coinvolgendo una parte o ambedue.
Le responsabilità penali riscontrabili vengono in capo all’operatore economico da cui parte la frode, la società cartiera.
Ad essa viene contestata l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni, in quanto il documento emesso dalla cartiera si riferisce sempre ad operazioni “soggettivamente inesistenti”, vale a dire tra soggetti diversi da quelli indicati, o ad operazioni “soggettivamente e oggettivamente inesistenti”, mai venute in essere e tra i soggetti indicati.
In ipotesi rare potrebbe esser contestato l’omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000), punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se non sia stato versato entro il termine per il versamento relativo al periodo d’imposta successivo un debito IVA superiore a 250.000 euro, la soglia di rilevanza penale.
Inoltre, anche il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000), punito con la reclusione da due a cinque anni ed è alternativo rispetto all’omesso versamento di IVA ex 10 ter analizzato precedentemente, poiché prevede l’avvenuta presentazione della dichiarazione annuale IVA, non riscontrabile nell’omesso versamento per logiche ragioni.
Quest’ultimo potrebbe essere posto in essere col fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, quando non si presenta la dichiarazione relativa alle imposte o quando si supera la soglia di rilevanza penale di 50.000 euro per evasione.
Altro reato contestabile alla società o alle società che acquisiscono a livello nazionale il prodotto della cartiera è la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000), sempre punito da quattro a otto anni di reclusione.
In alternativa o in aggiunta al reato precedente c’è anche l’indebita contestazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000), punito con reclusione da sei mesi a due anni. La ratio fa riferimento ai crediti non spettanti o inesistenti risultanti dal cosiddetto modello F24, sempre in riferimento alla soglia di rilevanza penale di 50.000 euro.
Qui occorre soffermarsi per una breve riflessione di carattere tecnico: nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio del ne bis in idem, un soggetto non può essere sanzionato due volte per lo stesso fatto. Riportando questo dogma alle fattispecie di reato ex art. 2 e 10 quater, è ammissibile il concorso di ambedue le fattispecie solo se si parla di imposte differenti.
Chiaramente devono essere condotte ontologicamente e cronologicamente distinte e il reato più grave non assorbe il minore.
Quando si parla di elemento psicologico del reato in questione dobbiamo sempre tener distinti il dolo specifico di evasione nei delitti in materia di dichiarazione poiché l’autore agisce “al fine di evadere le imposte”, invece nei delitti in materia di documenti il fine è di “consentire a terzi l’evasione delle imposte”.
Tutto questo deve orientare l’indagine per capire se vi sia consapevolezza e piena coscienza della frode posta in essere. Ne deriva che questa consapevolezza, una volta appurata la sussistenza oggettiva della frode è insita nella gestione delle società coinvolte.
Questa connivenza poi può essere desunta anche da altri comportamenti, come l’acquisto reiterato di beni a prezzi anticoncorrenziali. Molto spesso nel procedimento amministrativo-tributario di accertamento attraverso il sistema presuntivo si risale da un fatto noto ad uno ignoto, in questo caso da dati oggettivi si risale alla consapevolezza del soggetto coinvolto nella frode.
Essendo poi una fattispecie che coinvolge soggetti di varie nazionalità la frode carosello si colora dell’aggravante della trasnazionalità: la Legge n. 146/2006 tratta in maniera approfondita il tema.
Il reato trasnazionale è punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e, alternativamente, la commissione in più di uno Stato o in uno Stato ma una parte dello stesso realizzata in un altro (preparazione dello stesso per esempio) o in uno Stato ma sia implicato un gruppo coinvolto in attività criminali in più Stati.
L’aggravante comporta l’aumento della pena da un terzo alla metà dei reati puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e se c’è stato aiuto da parte di gruppo criminale organizzato impegnato in più di uno Stato.
Reati di tal genere sono in continua espansione e approfondire il tema può soltanto portare benefici, sia sociali che strutturali: la cooperazione tra enti statali e parastatali con altri di natura straniera deve essere infatti orientata alla sicurezza e protezione della attività produttive, dei beni e servizi di cui possano usufruire i consumatori. Si auspica pertanto una chiara e decisa risposta da parte di tutte le compagini assortite nella lotta all’evasione dell’IVA nella speranza di migliorare tramite il controllo degli organi competenti la qualità dei servizi e la soddisfazione di chi vede spesso disattese le proprie aspettative.
Fonti
- Altalex: https://www.altalex.com/documents/news/2024/03/15/frode-carosello-adempimento-obbligazione-tributaria-non-da-diritto-dissequestro-beni
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/web/guest/-/l-inconsapevole-coinvolgimento-nelle-frodi-carosello-deve-essere-provato-dal-cessionario
- Enciclopedia Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/frode-carosello_(altro)/
- Diritto.it : https://www.diritto.it/frode-carosello/
- Studio Legale Ramelli: https://studiolegaleramelli.it/2020/06/13/la-cassazione-fa-il-punto-sul-dolo-nella-frode-carosello/
- Bollettino Tribuario d’informazioni: https://bollettinotributario.com/blog/2473
- Per l’immagine: foto di Deniz Anttila da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/europa-europeo-dellunione-europea-609118/)